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Cosa si fa quando l’Agenzia della Riscossione ha iscritto ipoteca sulla quota di un comproprietario? Cosa accade quando l’ipoteca è iscritta (sulla quota) per un importo addirittura superiore al prezzo di vendita dell’intero immobile? L’Agenzia si soddisfa sull’intero prezzo a discapito anche degli atri comproprietari? A queste domande rispondiamo in appresso.

Rispondendo subito al quesito che interessa ai più, la risposta è negativa: l’Agenzia non si soddisfa sull’intero prezzo ma solo su quello che sarà, rispetto all’acquisto, il valore della quota. Si seguono, in altre parole, le normali regole del codice civile. Ciò che cambia è il modo di comunicare con questo, pericolare, creditore.

Come si procede? L’Agenzia ha precisato al nostro studio che il contribuente può compravendere l’immobile avvalendosi di quanto stabilito dal DPR 602/1973.

In altre parole, la vendita può avvenire previo consenso dell’Agente della Riscossione che deve essere previamente avvisato attraverso la compilazione di un’istanza, da redigere sulla base di uno specifico format.

L’Agenzia partecipa all’atto di cessione a mezzo di funzionario all’uopo incaricato, il quale interviene sia per ritirare il corrispettivo della vendita della quota di proprietà, sia per rilasciare la liberatoria alla cancellazione dell’ipoteca da parte dell’Agenzia.

Se il prezzo della vendita è maggiore del debito, l’eccedenza viene rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.

DNLEX – De Nisi Lawyers Network – Avv. Massimiliano DE Nisi