Nel 2001 il legislatore ha introdotto l’obbligo per l’agente immobiliare di stipulare un’apposita assicurazione, riconoscendo così la delicatezza della funzione di mediazione da questo svolta.
Per poter esercitare l’attività di mediazione immobiliare deve essere quindi prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti.
Per la prima volta, la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. legge finanziaria 2018) ha aggiunto una sanzione in caso di violazione del suindicato obbligo.
Dal 1 gennaio 2018, infatti, il mediatore immobiliare privo di questa copertura assicurativa è passibile di una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 5.000,00.
Con la circolare del 23 maggio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che tale nuova disposizione è rivolta agli agenti in affari in mediazione immobiliare ed a quelli con mandato a titolo oneroso. Non è invece applicabile agli agenti merceologici ed agli agenti in servizi vari.
Il Ministero si è poi preoccupato di precisare che tale sanzione integra – senza sostituire – le disposizioni già in vigore in materia.
Le singole Camere di Commercio possono quindi inibire l’attività del mediatore attraverso la cancellazione dal Registro Imprese, in assenza di questo requisito obbligatorio per lo svolgimento dell’attività.
Avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Camera di Commercio è possibile presentare ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla data della comunicazione.