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AFFITTI: CEDOLARE SECCA SE IL LOCATORE E’ PERSONA FISICA

La Commissione Tributaria di Milano, con sentenza del 17 aprile 2015, ha statuito che il regime della cedolare secca è applicabile anche se il conduttore è una società.

Nel caso deciso dalla Corte, la scelta del proprietario di avvalersi dell’opzione della cedolare secca sugli importi incassati a titolo di canone di locazione è risultata legittima, sul presupposto che a tale fine è necessario, e sufficiente, che il locatore sia una persona fisica, che la locazione abbia finalità abitativa e non sia eseguita nell’ambito dell’attività di impresa del proprietario.

Con questa motivazione la Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso di una contribuente, annullando l’atto impositivo.

La controversia traeva origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione, con il quale l’ufficio, dopo rilevato l’omesso versamento dell’imposta di registro annuale sul contratto di locazione, chiedeva alla locatrice persona fisica il pagamento dell’imposta, oltre sanzioni e interessi. Con l’impugnazione, il ricorrente aveva evidenziato di aver legittimamente usufruito dell’opzione per la cedolare secca, in quanto, da un lato, soggetto persona fisica non esercente attività d’impresa e, dall’altro, per avere locato l’unità immobiliare per finalità abitative, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 del Dlgs 23/2011, che prevede – tra l’altro – l’esenzione dall’imposta di registro quando si applica l’imposta sostitutiva. E l’unità immobiliare, ancorché locata da una società, era effettivamente locata per esigenze abitative di suoi dipendenti.

L’amministrazione contestava le eccezioni della contribuente, rilevando che il conduttore fosse una Srl e, pertanto, l’applicazione della cedolare secca fosse in contrasto con la normativa di settore. Richiamando, particolare, la circolare dell’agenzia delle Entrate 26/E/2011, sulla base della quale la cedolare non sarebbe applicabile, secondo l’Agenzia delle Entrate, ai contratti di locazione «conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti».

Secondo i Giudici milanese, invece, il “veto” invocato dalla resistente si fondava solo su un documento di prassi (la circolare 26/E), vale a dire su «un parere non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici)», e la cui conclusione non trovava fondamento nell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 e

Il citato art. 3, al comma 6, infatti, statuisce che l’opzione della cedolare secca non è applicabile «alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni». Pertanto, conclude la Corte, il limite è posto – contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente – solo per i casi in cui sia il locatore ad agire nell’esercizio di una propria attività di impresa. Mentre la natura ‘di attività di impresa’ che interessa il lato del conduttore non influisce sul regime dell’applicazione della cedolare secca.

Ciò che rileva è che il proprietario sia persona fisica e agisca per scopi personali e non d’impresa (arti o professioni). Non assume rilievo, invece, che il conduttore utilizzi l’immobile per scopi personali ooppure d’impresa, come nel caso di specie.

Sulla stessa linea vi è la pronuncia della Corte Territoriale Provinciale di Reggio Emilia (sentenza n, 470/03/14).

AFFITTI: CEDOLARE SECCA SE IL LOCATORE E’ PERSONA FISICA

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