AGENTI: INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

L’art. 1751 del codice civile stabilisce che: “all’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.

Si tratta di un’indennità che non può essere rinunciata dell’agente, nemmeno se nel contratto egli ha sottoscritto una tale rinuncia.

Questo tipo di clausola sarebbe nulla per contrarietà ad una norma imperativa. La disciplina sull’indennità di fine rapporto può essere, di contro, modificata in meglio, sia per criteri di riconoscimento, sia per calcolo degli importi, come vedremo in seguito.

A norma dell’art. 1751 cod. civ. l’indennità non è, tuttavia, dovuta:

  • quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
  • quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  • quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

La norma indica poi l’importo massimo dell’indennità, il quale “non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.

Ciò premesso, va peraltro rilevato che la Contrattazione Collettiva Nazionale riferita agli agenti di commercio ed industria riconosce agli agenti un trattamento di vantaggio rispetto alla norma codicistica.

Occorre, pertanto, valutare ogni singolo caso per comprendere se e quando l’agente ha diritto di ricevere l’indennità e quali sono i criteri di calcolo.

Nei contratti collettivi, infatti, è previsto il riconoscimento di un’indennità (cd. FIRR) anche nei casi in cui sia l’agente a rinunciare al proprio incarico. E sono riconosciute, nel ricorrere di alcuni presupposti, indennità più elevate rispetto a quelle indicate nel codice civile.

Massimiliano DE NISI

De Nisi Lawyers Network