Come riporta il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, il decreto “Patent Box” introduce un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso di brevettazione o registrazione (scarica il testo del  Decreto Patent BOX ).

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare contenente modalità e spiegazioni per ottenere la agevolazione fiscale (scarica la circolare n. E/36, reperita sul sito dell’Agenzia delle Entrate Circolare Patent BOX E36 ). A cui è seguito un comunicato stampa, sempre reperibile sul sito dell’Agenzia, che chiarisce gli effetti della ‘prenotazione’ della procedura di ruling (Comunicato Agenzia Entrate su Patent Box ). Ivi, in particolare, è scritto che “Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative al contribuente, alla tipologia di bene ed alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta. Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto  elettronico. La documentazione relativa all’istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, che rilascerà
un’attestazione di avvenuta ricezione.
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate inviteranno in seguito l’impresa a comparire permezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia e di un responsabile dell’impresa.
L’Agevolazione non “scade” se ci sono perdite – Se, specie nei primi anni, lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa che aderisce al Patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Nel caso in cui le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un risultato negativo derivante dell’eccesso di costi
sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento”.

Si è, inoltre, specificato che l’effetto prenotativo non causerà inadempienze sulle dichiarazioni laddove non sussistano i presupposti per l’agevolazione, ovvero laddove il soggetto contribuente decida di non proseguire con la procedura prenotata.

Concludendo, si vuole sottolineare la ratio del decreto. Nell’idea del legislatore tributario, il nuovo regime persegue l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:

  1. incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
  2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
  3. favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in materia in ambito OCSE.

DNLEX – De Nisi Lawyers Network: AGEVOLAZIONI DECRETO PATENT BOX