Aggressione in un villaggio vacanze: chi mi risarcisce il danno?

Tutti i danni arrecati al turista devono sempre essere risarciti dal Tour Operator.
L’ordinamento giuridico riconosce infatti il danno da vacanza rovinata, riconducendolo a quel pregiudizio che deriva dal disagio e dall’afflizione patiti dal viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza, intesa quale occasione irripetibile di svago e di riposo.
L’art. 47 del Codice del Turismo ( D.Lgs. n. 79/2011) riporta: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Il turista può quindi esigere dal Tour Operator il risarcimento del danno – anche non patrimoniale – commisurato al tempo di vacanza inutilmente trascorsa ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Il diritto al risarcimento del danno deve quindi essere ricondotto al parziale mancato godimento – in base alle proprie aspettative – della vacanza acquistata, a causa dell’inadempimento del venditore del pacchetto turistico o dell’organizzatore del viaggio.
Sul punto, recentemente la Corte di Cassazione – ordinanza del 16 marzo 2017 n. 6830 – ha infatti precisato che il Tour Operator è tenuto a garantire la sicurezza della vacanza e, pertanto, deve risarcire al cliente il valore dei beni sottratti, la vacanza rovinata, le lesioni patite ed il costo dei giorni di ferie non goduti, oltre al pagamento delle spese legali.
Il verificarsi di episodi di violenza mette difatti in crisi l’obiettivo primo di una vacanza, che è quello di godere del periodo di riposo, pregiudicato irrimediabilmente dall’aggressione.
La Cassazione ha quindi concluso riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni di un turista che, durante un soggiorno all’interno di una struttura, era stato rapinato e colpito con un violento pugno dal rapinatore per impossessarsi del suo orologio d’oro.
In linea con suddetto principio, già in passato, la Corte di Cassazione si era pronunciata precisando che, anche qualora non sia esclusivamente responsabile l’organizzatore o il venditore del pacchetto turistico, quest’ultimo è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico (Cass. n. 19283/2010).

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