I dipendenti delle aziende di trasporto pubblico non possono multare veicoli in sosta sui marciapiedi, che non ostacolino il trasporto pubblico.

E’ questa la conclusione a cui giunge la Cassazione con la sentenza n. 2973 del 16 febbraio 2016. Decisione che si pone in contrasto con altre pronunce (l’ordinanza della 6 Sezione civile n. 18982/2015, che, effettivamente in relazione ad una contravvenzione elevata da un ispettore dell’azienda di trasporto pubblico torinese, ha rigettato il ricorso proposto dal contravventore richiamando e facendo proprio il principio espresso da Cass. n. 22676/2009 e da Cass. n. 20268/14).

Secondo la pronuncia in esame: “i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell’articolo 17, legge 127/1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lett. c), codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all’intero territorio cittadino”.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, poiché’ la violazione concerneva la sosta su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici , si è ritenuto che l’accertamento potesse essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’articolo 12 del Codice della strada,  e non anche dagli ausiliari del traffico (dipendenti di aziende private) di cui alla Legge n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e 133.

 

DNLEX – ANNULLATA LA MULTA DELL’ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO