E’ possibile aggiudicarsi un appalto pubblico senza che l’Ente indica una apposita gara? L’articolo risponde a questa domanda con riferimento agli istituti

scolastici in particolare.

Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), abrogando il D.Lgs. n. 163/2006, ha cambiato lo scenario normativo per i bandi pubblici.
Le nuove procedure semplificate dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 prevedono infatti la facoltà di affidare direttamente lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00.
Per le Scuole, però, questa disciplina deve essere integrata anche con il disposto del D.I. n. 44/2001 (c.d. Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche) e, in particolare, con l’art. 34 – rubricato ‘Procedura ordinaria di contrattazione’ che dispone: “Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di euro 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto, (…), il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate”.
Dal combinato disposto dei richiamati artt. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e 34 D.I. n. 44/2001 emerge che l’obbligo della comparazione di almeno tre preventivi sussiste solo per le forniture di importo compreso tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto scolastico) e 40.000,00 euro, IVA esclusa. Di conseguenza, le Scuole possono scegliere direttamente il loro contraente quando gli acquisti, gli appalti e le forniture hanno un valore complessivo inferiore ai 2.000,00 euro o al diverso limite fissato dal Consiglio d’Istituto nel Regolamento d’Istituto.
Sulla lettura congiunta degli artt. 36 e 34 sopra citati, non vi sono dubbi. Essa è stata confermata proprio dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, c.d. MIUR (v. ‘Quesiti ricorrenti sull’attuazione dei progetti del 12.05.2016’).
Con riferimento al ‘diverso limite di spesa fissato dal Consiglio’, è l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 a conferire al Consiglio di Istituto il potere di deliberare in ordine “all’individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34, comma I” (di euro 2.000,00).
Ad ulteriore conferma di tutto quanto sopra, le Linee guida dell’Autorità di Gestione ‘Per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria’ (PON 2014-2020), precisano che: “Se l’importo è inferiore a 2.000,00 €, ovvero al diverso limite di spesa stabilito dal Consiglio d’Istituto per gli affidamenti diretti (art. 34, c. 1, DI 44/2001), l’istituzione scolastica può procedere ad affidamento diretto”.