Assicurazioni: Cambiano le regole del risarcimento diretto.

Secondo la Cassazione le norme sul risarcimento diretto dei danni subiti a seguito di un incidente stradale accaduto sul territorio italiano sono applicabili anche per sinistri che coinvolgono più di due veicoli (ordinanza n. 3146/2017 del 24 gennaio 2017 – testo scaricabile in calce all’articolo).

La pronuncia in commento è destinata a modificare la prassi decennale seguita all’introduzione, nell’art. 149 del Codice delle assicurazioni private, della possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria assicurazione (in via alternativa a quella del veicolo responsabile). Possibilità che sembrava essere, pacificamente, ammessa solo quando la collisione interessava unicamente due veicoli. Per la precisione, “due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.

Fino a ieri non vi erano dubbi sulla limitazione del risarcimento diretto alle sole ipotesi di coinvolgimento di non più di due veicoli, ed invero, sia il mondo assicurativo sia quello giuridico ponevano l’accento interpretativo sulla locuzione della norma sopra – volutamente – sottolineata. Tanto era sufficiente per respingere le domande giudiziali svolte nei confronti diretti delle proprie Assicurazioni, con conseguente pronuncia sfavorevole, anche in punto di spese.

Per giungere all’innovativa pronuncia del 24 gennaio 2017 (pubblicata il 7 febbraio 2017),  la Suprema Corte pone invece l’accento sulla parte finale dell’articolo in questione, vale a dire la locuzione “senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”,  evidenziando che ciò che limita il risarcimento diretto al coinvolgimento di (soli) due veicoli a motore è la partecipazione nel sinistro di altri veicoli aventi anch’essi responsabilità nell’incidente. Mentre l’art. 149 Cod. Ass. deve trovare applicazione anche in presenza di più veicoli coinvolti, purché i veicoli terzi (rispetto a quello del conducente/proprietario che chiede il risarcimento e a quello nei cui confronti il risarcimento è chiesto) non abbiano corresponsabilità nel sinistro.

Così si è espressa la Cassazione: “La procedura di indennizzo diretto prevista dal Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano responsabili del danno). Ciò emerge chiaramente dalla lettera dell’art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private(..)” (D.P.R. 256/2006). A mente del quale, secondo la Corte, l’accento deve essere posto sull’assenza di responsabilità da parte dei veicoli terzi e non sul mero dato numerico.

La Cassazione prosegue confermando che tale lettura “è coerente con la ratio dell’art. 149 Cod. Ass., che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fin del risarcimento in caso di incidenti stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una ‘stanza di compensazione’”.

Ed invero, secondo la Corte tale meccanismo opera correttamente non solo quando sia responsabile al 100% un unico soggetto ma anche quando vi è una corresponsabilità del conducente/proprietario del veicolo che chiede il risarcimento diretto alla propria assicurazione. Meccanismo che invece non potrebbe operare nel caso vi concorresse la responsabilità anche di un terzo veicolo.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva pronunciato in sede di appello alla sentenza del Giudice di Pace, richiedendo al nuovo Giudice di fondare la propria decisione non solo sulla mera indagine numerica (due o più veicoli) come era avvenuto , bensì valutando nel merito l’esistenza, o meno, di responsabilità dei veicoli coinvolti, o meglio in capo ai loro conducenti (Scarica la sentenza DNLEX CASS 3146_2017).

Si attende a questo punto di sapere se le maglie dell’indennizzo diretto si allargheranno ulteriormente  nel caso in cui i veicoli  “terzi”, coinvolti e responsabili, siano anch’essi assicurati da una delle compagnie delle due controparti principali.

DNLEX – Assicurazioni: Cambiano le regole del risarcimento diretto.

Avv. Massimiliano DE NISI – www.dnlex.com

 

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