La Cartella Esattoriale deve esplicitare le motivazioni che giustificano la sua emissione e la sua notificazione al destinatario dell’obbligo di pagamento. Deve, cioè, contenere le indicazioni necessarie per identificare il credito oggetto della cartella, anche al fine di consentire al debitore notificato di poter difendersi nel merito.

L’assenza della motivazione integra un vizio di forma della cartella di pagamento.

L’irregolarità formale va fatta valere in giudizio, attraverso l’opposizione della cartella. Qual’è il termine per impugnare la cartella prima dell’inzio dell’esecuzione forzata? Quaranta giorni dalla notifica, come prevede l’art. 29 del D.Lgs 46 del 1999? Oppure venti, come statuito dall’art. 24?

Secondo Cassazione n. 21080/2015, Sez. III, ove prima dell’esecuzione sia dedotta l’irregolarità formale della cartella di pagamento, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Risulta, quindi, applicabile l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 46 del 1999, che rinvia alle norme del codice di procedura civile.

L’opposizione per vizi di forma va quindi proposta entro venti giorni dalla notifica della cartella (erano cinque per la precedente norma di procedura).

Non si applica, invece, l’art. 24 del D.Lgs. 46/1999 che riguarda l’opposizione al merito della pretesa creditoria oggetto della cartella e che indica in quaranta giorni il termine per l’opposizione.

 

 

DNLEX – De Nisi Lawyers Network: CARTELLA ESATTORIALE SENZA MOTIVAZIONE: TERMINI DI IMPUGNAZIONE

(TERMINI IMPUGNAZIONE CARTELLA ESATTORIALE PER SPESE DI GIUSTIZIA)