Con la pronuncia n. 2207/19 del 18 febbraio 2019 il TAR Lazio ha cvonfermato l’obbligo per AIRBNB del trattenimento dell’importo della cedolare secca (21%) e del pagamento , quale sostituto d’imposta, in favore dello Stato Italiano, come previsto dal recente art. 4 del D.L. 50/2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (scarica sentenza pubblicata da giustizia.amministrativa.it).

AIRBNB chiedeva la disapplicazione del D.L. 50/2017 e dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 132395/2017 del 12luglio 2017 e circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017, sul tema del regime fiscale delle locazioni brevi ex Art. 4 DL 24 aprile 2017 n.50, per contrasto con la normativa europea.

La pronuncia, nel rigettare le domande di AIRBNB e nel confermare la bontà di quanto dispsoto dal legislatore nazionale, conferma, oltre al dovere di trattenere l’importo del 21% di cui alla ‘cedolare secca’ per le locazioni brevi, anche la doverosità per la società irlandese di nominare un rappresentante fiscale in Italia e di comunicare ogni singolo rapporto (alias contratto) tra il proprietario dell’immobile e l’utente. In gioco vi sono anche gli importi delle ‘Tasse di soggiorno’, che le strutture ricettive italiane già riscuotono per conto dei Comuni.

AIRBNB si è difesa anche richimando la pronuncia della Corte Europea relativa all’altro grande portale di intermediazione quale UBER. Tuttavia i Giudici hanno ritenuto i principi enunciati in detta sentenza non applicabili al caso di specie.

Esulta FEDERALBERGHI che ha depositato memoria a sostegno delle tesi dell’Ente impositore, spaventata da un aumento davvero esponenziale dei numeri di ARIBNB in Italia.

Esulta l’Agenzia delle Entrate che potrà riscuotere sin da subito il 21% dell’importo della tassazione della locazione breve, anziché attendere la dichiarazione dei redditi di ciascun contribuente dell’anno successivo e confidare nella lealtà dei contribuenti italiani.