Ferme le norme sullo sfruttamento dei marchi e dei brevetti, l’art. 2598 cod. civ. delinea i confini della concorrenza lecita, definendo come sleale l’attività di chi:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

La ratio della norma è dunque quella di imporre alle imprese che operano nel medesimo mercato il rispetto dei principi di correttezza e lealtà, affinché nessuno si possa avvantaggiare attraverso attività sleali, in contrato con l’etica commerciale.

Secondo Cass. 4739/12 “si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese in cui i prodotti e servizi concernono la stessa categoria di consumatorie che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione, o del commercio, destinate a sfociare nella collocazione nel mercato dei beni“. Non importa, pertanto, che gli imprenditori operino nella stessa fase della catena produttiva o del mercato. E’ l’identità dell’utenza finale a cui sono destinati i prodotti che conta per determinare l’ambito della concorrenza e dello sfruttamento sleale dell’altrui impresa.

Si ha concorrenza sleale con riferimento al numero 3) dell’art. 2598 cod. civ. quando, esclusa la copiatura servile di marchi o prodotti, le attività del concorrente siano sistematicamente e durevolmente plagiate con lo sfruttamento, anche non integrale e più o meno immediato, di ogni iniziativa, studio e/o ricerca, contrario alle regole della correttezza professionale e della lealtà commerciale (così Cass.22118/2015).