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La Corte Europea di Strasburgo si pronuncia a tutela del consumatore in tema di ‘obblighi precontrattuali d’informazione per il credito al consumo’, colmando, in via interpretativa, un vuoto normativo della direttiva 2008/48/CE (recepita in Italia con D.Lgs (141/2010). La Corte Europea, con la sentenza emessa nella causa C-449/13, ha stabilito che non può gravare sul debitore l’onere di provare la mancata esecuzione degli obblighi informativi da parte dell’istituto creditore sulle condizioni del prestito.

La direttiva, infatti, non si preoccupa di individuare il contraente sul quale incombe tale onere. Cionondimeno, la Corte non ha avuto dubbi nell’affermare che l’onere della prova non può essere posto a carico del consumatore. In caso contrario, infatti, sarebbe pregiudicato l’obiettivo della direttiva ossia la tutela del contraente debole.

Viene, pertanto, negata la possibilità per gli Ordinamenti Nazionali di prevedere l’inversione dell’onere della prova a carico del debitore.

La Corte si è poi spinta oltre, pronunciandosi sul ruolo il ruolo delle clausole contrattuali che danno per realizzati gli obblighi informativi del creditore: esse sono da considerarsi meri indizi. Non possono valere come impedimento per il giudice e per il consumatore di contestare all’istituto creditore l’adempimento effettivo degli obblighi informativi.

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