Condividere le immagini pornografiche ritraente un soggetto diverso dal condividente e senza il suo consenso, costituisce reato.

L’attività di caricamento di file contenenti immagini su un sito di condivisioni è condotta atta a realizzare il reato di diffamazione, aggravata dalla circostanza di avere utilizzato la rete telematica e con essa un mezzo di estesa pubblicità.

La sentenza della cassazione penale del 28 maggio 2015, n. 22933/2015 ha confermato la condanna di una donna responsabile di avere creato delle ‘cartelle pubbliche’ contenenti immagini pornografiche, intestate ad una ragazza diciassettenne di sua conoscenza.

L‘imputata aveva scaricato le immagini dal sito di condivisione Emule, le aveva falsamente rinominate le successivamente immesse nuovamente su internet tramite ‘upload’ sul diverso sito di file sharing eDonkey. Così operando, l’imputata aveva fatto in modo di mettere le immagine pornografiche a disposizione un pubblico indeterminato, «potendo essere condivise da tutti i potenziali frequentatori della rete».

E tale attività era stata compiuta non per mera ‘leggerezza’. Nel caso di specie è risultato provato anche il secondo elemento del reato di diffamazione, ossia l’elemento soggettivo del dolo dell’agente. Secondo la Corte, infatti, era evidente come l’imputata avesse «agito allo scopo di condividere, divulgandole e pubblicizzandole, le immagini con altri, proprio per screditare la vittima ed addirittura la madre di costei».

DNLEX – De Nisi Lawyers Network

Diffamazione per la condivisione di immagini pornografiche altrui