Con la pronuncia n. 2755 pubblicata il 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha espresso un interessante principio di diritto in tema di contratti preliminari che prevedono la consegna anticipata degli immobili e la scoperta di vizi all’interno dell’immobile prima del rogito. La questione che ha interessato la Corte verteva sul diritto di ottenere un minore prezzo, pur essendo trascorsi i termini di denuncia dei vizi (otto giorni dalla scoperta) e di svolgimento dell’azione per fare valere il diritto alla garanzia (un anno dalla consegna).

La Suprema Corte ha statuito che: In tema di contratto preliminare, la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l’onere della tempestiva denuncia l’avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., e contemporaneamente agire con l’azione “quanti minoris” per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione.