INCIDENTE CON VEICOLO CHE SCAPPA

Se il veicolo scappa non c’è per forza l’obbligo di sporgere denuncia querela (ed attendere l’esito negativo delle indagini sulla individuazione del responsabile) per essere risarciti dal Fondo Vittime della Strada. Fondo costituito ad hoc proprio per i casi in cui il veicolo che causa il danno si dia alla fuga, restando ignoto; oppure non sia dotato di assicurazione.

Questo è il principio espresso di recente dalla Corte di Appella di Roma (sentenza settembre 2016 n 5469) che accogliendo l’insegnamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 745/2011, ha evidenziato che sebbene si debba “accertare la esistenza del sinistro come fatto storico..al fine di evitare frodi assicurative”, non si deve, di contro, pretendere che a carico del danneggiato “esista un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”, pena il mancato rimborso.

Egli dovrà fornire prova certa dei fatti accaduti (tempo, luogo e dinamica del sinistro), del danno subito e della correlazione (nesso causale) tra il fatto e il danno subito. Prove che possono essere date anche per mezzo di testimoni e non – appunto – solo per prova documentale costituita dai rapporti/rilievi della polizia giudiziaria attivatasi dopo la denuncia-querela.

La pronuncia in commento è condivisibile, soprattutto perché la Corte di Appello di Roma ci arriva attraverso una analitica ricostruzione delle prove sui fatti (fornite anche tramite testimoni), corroborati da una consulenza tecnica d’ufficio da cui emergeva che i danni subiti dall’attore erano di natura tale da essere la certa conseguenza dell’urto del ciclista con un autoveicolo. Senza rischio, cioè, che il principio espresso dalla Corte d’Appello possa essere generalizzato a favore di risarcimenti per sinistri mai avvenuti, in frode alle assicurazioni e/o per consentire un minore onere probatorio sul danneggiato.

Avv. Massimiliano De Nisi (http://www.dnlex.com/network/massimiliano-de-nisi/)

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