In caso di incidente stradale la vittima ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (costi, spese, esborsi, mancato guadagno) così come di quelli non patrimoniali (danni fisici, morali ecc).
L’ammontare del risarcimento non può variare a seconda del potere di acquisto della moneta del paese in cui chi ha subito l’incidente vive. Con la sentenza n. 24201 del 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche se nel paese di residenza della vittima il potere di acquisto della moneta locale è inferiore a quello nazionale, il risarcimento del danno non può essere minore, neppure in proporzione ai due poteri di acquisto.
La citata pronuncia emessa con riferimento ad un risarcimento a seguito di incidente stradale ha meritato menzione in quanto ha ribaltato il precedente orientamento della Suprema Corte. La sentenza del febbraio 2000, n. 1637, aveva infatti stabilito che “nella determinazione equitativa del danno non patrimoniale può tenersi conto anche della realtà economica del luogo in cui il danneggiato vive. [Tag. Incidente stradale].