E’ detto ‘Testa di legno” colui che appare ai terzi come il rappresentante di una società, risultando nei fatti come amministratore di un’entità che è in realtà diretta e gestita da un altro soggetto.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il prestanome non risponde dei delitti in materia di omessa dichiarazione fiscale. Ma la sua impunità resta tale solo se egli è effettivamente privo di qualsiasi possibilità di ingerenza nella gestione della società.

Dalla carica di amministratore discende l’esistenza dei poteri gestori. Alla Pubblica Accusa è, quindi, sufficiente provare l’esistenza della carica al momento della consumazione del reato.

Spetta a colui che ha rivestito la carica solo formalmente, vale a dire in assenza assoluta di poteri gestori, provare tale circostanza.

Se la cosiddetta “testa di legno” non fornisce tale prova, risponde penalmente dei reati che vengono commessi in ambito societario.

DNLEX – DE NISI LAWYERS NETWORK