Il proprietario di un sito Internet può rinviare, tramite il cosiddetto collegamento “link”, ad opere protette pubblicate su altri siti internet, disponibili in accesso libero. E ciò anche senza un’apposita autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore.
Tale principio resta valido anche qualora i navigatori di internet che clicchino sul link abbiano l’impressione che l’opera venga loro mostrata dal sito contenente il collegamento stesso.

Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea, decidendo su una questione insorta tra due proprietari di siti svedesi (C466/12).

In un sito web ero presenti link dai quali era possibile accedere alle opere pubblicate da un altro sito, che ne deteneva i diritti d’autore, ,a il collegamento non rimandava al sito dove le opere erano contenute, bensì mostrava le stesse sullo stesso sito web dove il link era inserito.

La Corte ha concluso per la possibilità di rinviare, per mezzo di «link», ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore. Ma solo laddove ciò non fornisce il mezzo per aggirare misure di restrizione adottate dal sito in cui l’opera protetta è collocata.

La Corte ha, infine, dichiarato che gli Stati membri non hanno il diritto di disporre una protezione più estesa dei titolari dei diritti d’autore ampliando la nozione di «comunicazione al pubblico». Infatti, ciò produrrebbe l’effetto di creare disparità legislative e, pertanto, una situazione di incertezza giuridica, laddove la direttiva di cui trattasi è specificamente volta a porre rimedio a tali problemi.