Con la pronuncia n. 27497/2014 la Corte Suprema statuisce che anche la zona dei binari del treno è da considerarsi un “luogo pubblico o aperto al pubblico“, confermando il suo precedente orientamento (Cass. 2167/2012). Opera, pertanto, l’art. 5 D.Lgs 507/1993, a norma del qualela diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetto all’imposta sulla pubblicità“.

Al pagamento dell’imposta sulla pubblicità è soggetta anche l’impresa di distribuzione se questa appone il proprio nome/marchio sulla macchina, atteso che non opera l’esenzione ex art. 17, comma I, let. e) del citato D.Lgs. 507/1993 per le insegne di misura inferiore a 5mq., non trattandosi di “sede di svolgimento dell’attività“.

 

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