Ai sensi dell’art. 314 del codice penale, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denari o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria senza esserne autorizzato.

Per la Cassazione n. 50758 del 2015 (29 dicembre 2015) risponde di peculato anche l’assistente che opera in una struttura ospedaliera, ancorché la stessa sia legata alla struttura ospedaliera con un contratto di diritto privato e non pubblico. E cioè anche in assenza di un incarico formale di pubblico servizio.

Nel caso deciso dalla Corte l’assistente si era appropriata di somme destinate agli specialisti ambulatoriali, si poneva quindi il ‘problema’ di qualificare il reato come truffa o come peculato, posta l’assenza di carica di diritto pubblico.

Secondo la Corte a nulla rileva il rapporto di lavoro privato, che conta solo tra la lavoratrice e la struttura pubblica quanto alla determinazione delle obbligazioni reciproche. Sussiste, invece, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in quanto l’azione posta in essere dall’imputata aveva carattere tale da creare il presupposto per l’uscita di somme dal patrimonio dell’ente.

DNLEX – De Nisi Lawyers Network: PECULATO ANCHE SENZA CARICA PUBBLICA