ISTRUZIONI PER IL RILASCIO  DELLE PLANIMETRIE CATASTALI DI UNITA’ SOPPRESSE e STADI NON PIU’ ATTUALI, contenute nella ‘nota n. 105363’ dell’Agenzia EntrateDirezione Centrale Servizi Catastali, Cartografici, e di Pubblicità immobiliare.

Visura planimetrie catastali

La planimetria catastale è il disegno tecnico, generalmente in scala 1:200, di un’unità immobiliare (urbana) registrata in catasto, da cui è possibile desumere:

  • i vani, cioè l’unità di misura relativa alla consistenza di un immobile con destinazione catastale ordinaria a uso di abitazione (cfr. artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 1142/1949);
  • la suddivisione degli ambienti (ingresso, zona giorno, zona notte);
  • la destinazione dei locali interni (camere, soggiorno, cucina, bagni);
  • i dati metrici, utili anche ai fini dell’imposizione fiscale locale;
  • le altre informazioni come, per esempio, l’ubicazione dell’immobile e la scala dell’elaborato tecnico.

Con particolare riguardo ai “dati metrici”, si ricorda che, a seguito della determin. 9 agosto 2005, in attuazione dell’art. 1, comma 340, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) e della circ. n. 13/2005 del 7 dicembre 2005 (prot. n. 85463), l’Agenzia del territorio ha determinato la fornitura gratuita alle amministrazioni dei dati relativi alla superficie, all’ubicazione, agli identificativi catastali, agli intestatari e ai dati metrici di ciascuna unità immobiliare presente nel territorio del comune, da utilizzare per le verifiche TARSU e per l’interscambio, l’incrocio e l’allineamento con gli archivi della stessa Agenzia.

Più recentemente l’Agenzia delle entrate, con apposito documento del 4 giugno 2013, ha fornito le “Regole tecniche” in ordine alle modalità di interscambio tra la medesima Agenzia e i comuni dei dati inerenti alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 marzo 2013 (prot. n. 39724/2013).

Tali regole tecniche sono rimaste valide e operanti anche in tema di TARI (tassa sui rifiuti), istituita con effetto dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), nonostante il fatto che il successivo comma 704 della stessa legge di stabilità 2014 avesse abrogato espressamente il citato art. 14 del D.L. 201/2011, più noto come “decreto Monti”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, aveva istituito la TARES.

Le planimetrie possono essere richieste dai titolari di diritti reali, risultanti in catasto, o da loro delegati, nel qual caso va compilato il mod. 12T (disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate) intitolato “Delega per l’accesso alle planimetrie”.

Si rammenta altresì che la consultazione delle planimetrie catastali, archiviate nella banca dati informatica, relative agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, è possibile mediante richiesta in qualsiasi Ufficio Provinciale-Territorio, sportello catastale decentrato o in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate. La consultazione dei dati disponibili solamente in formato cartaceo è possibile esclusivamente presso l’Ufficio Provinciale-Territorio competente, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive province autonome.

Inoltre, come le richieste di visura o copia delle planimetrie presenti nei soli archivi cartacei devono essere supportate da esplicite e adeguate motivazioni, anche le planimetrie relative agli stadi pregressi possono essere considerate accessibili e rilasciate ai soggetti legittimati, secondo quanto stabilito dall’Agenzia del territorio con provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2006.

In particolare, il comma 4 dell’art. 2 (Disposizioni generali) di tale provvedimento ha previsto espressamente che la visura della planimetria delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione) e in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, come, per esempio, i notai (cfr. Agenzia del territorio, circ. n. 9/T del 25 novembre 2003).

La motivazione, secondo la Direzione centrale servizi catastali, deve avere un contenuto concreto e fare riferimento, per esempio, a profili urbanistici ed edilizi stabiliti a livello comunale o regionale, ovvero ad attività di carattere peritale finalizzate all’individuazione di particolari profili civilistici, mirati a definire questioni contenziose, tali per cui risulta necessario ricostruire la storia grafica di ciascuna unità immobiliare.

Infine è appena il caso di rimarcare che, per le planimetrie non acquisite su supporto informatico, vigono le modalità di visura connesse alla consultazione cartacea, per le quali non è consentito il rilascio in forma gratuita. Pertanto coloro che ne hanno interesse potranno richiedere copia delle planimetrie, secondo le modalità previste per le certificazioni catastali, previo pagamento dei tributi speciali e dell’imposta di bollo. Resta inteso, da ultimo, che, nell’ambito degli adempimenti di competenza di ciascun ufficio, dovranno essere svolte con priorità le attività mirate all’aggiornamento dell’archivio planimetrico, relativo all’ultimo stadio dell’unità immobiliare.

Nuove modalità di rilascio

Le richieste di rilascio di copia delle planimetrie, avanzate dai soggetti legittimati, debbono essere trattate in base alle seguenti modalità:

  1. per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all’ultimo stadio, si prosegue secondo la prassi ordinaria, che ne prevede il rilascio a titolo gratuito;
  2. per le planimetrie reperibili “esclusivamente” in formato cartaceo, riferite all’ultimo stadio, si evade la richiesta pervenuta senza onere alcuno per il richiedente, eseguendo d’ufficio, in via preliminare, la rasterizzazione dell’immagine interessata;
  3. per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite a uno stadio superato o soppresso, si procede con il rilascio a titolo gratuito secondo le citate modalità;
  4. per le planimetrie reperibili esclusivamente in formato cartaceo, relative a stadi superati o soppressi dell’unità immobiliare, comunque presenti nell’archivio censuario informatizzato, si procede, a fronte di motivata richiesta come sopra specificato, prima al rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni, previo pagamento dei tributi speciali e dell’imposta di bollo, nel rispetto delle tariffe vigenti; contestualmente l’ufficio procederà alla rasterizzazione dell’immagine e alla relativa associazione all’identificativo presente nella banca dati censuaria. Tale procedimento non richiede il calcolo dei poligoni;
  5. per le planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi dell’unità immobiliare, correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55 (schede di partita), il rilascio avverrà sempre a fronte di motivata richiesta come sopra specificato, in modalità differita, previo pagamento dei tributi speciali e dell’imposta di bollo. Per tale tipologia di elaborati grafici non si procede alla rasterizzazione, in quanto non risulta meccanizzabile il correlato stadio dell’unità immobiliare negli atti censuari.

Naturalmente gli Uffici Provinciali-Territorio potranno adottare specifiche modalità organizzative da attivare in sede locale, garantendo comunque l’erogazione dei servizi, per disciplinare le richieste relative alle fattispecie richiamate ai citati punti d) ed e), anche prendendo contatti diretti con gli Ordini e i Collegi professionali e con gli enti locali interessati.

Nell’economia del discorso, l’Agenzia delle entrate ha opportunamente rimarcato che le planimetrie, nella fase di impianto del catasto edilizio urbano, erano considerate di esclusivo ausilio alle attività di classamento. Di conseguenza – prosegue l’autorevole interprete – allo stato attuale, solo in mancanza di altra idonea documentazione, alle stesse può essere attribuita una valenza correlata alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Infine la stessa Agenzia ha chiarito che, in caso di planimetrie catastali riferite a unità immobiliari soppresse, queste possono essere rilasciate solo a coloro che, al momento della soppressione dell’unità immobiliare, vantavano diritti di godimento sulla medesima unità immobiliare e, in linea generale, a chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari derivate da quelle oggetto di soppressione.

Estensione dell’utilizzo del mod. F24

Come si ricorderà, con D.M. finanze 8 novembre 2011 è stata disposta l’estensione delle modalità di versamento tramite mod. F24:

  • all’imposta sulle successioni e donazioni;
  • all’imposta di registro;
  • all’imposta ipotecaria;
  • all’imposta catastale;
  • alle tasse ipotecarie;
  • all’imposta di bollo;
  • all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM);
  • all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine;
  • ai tributi speciali;
  • ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.

In attuazione dell’art. 2 (Modalità e termini) di tale decreto, l’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 26 giugno 2018 (prot. n. 127680/2018), ha stabilito fra l’altro che, a decorrere dal 1° luglio 2018, il mod. F24 è utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di:

  • imposta ipotecaria;
  • imposta di bollo;
  • tasse ipotecarie;
  • sanzioni amministrative tributarie;
  • spese di notifica.

Per consentire il versamento di tali somme tramite il mod. F24, la stessa Agenzia delle entrate, con ris. n. 48/E del 2 luglio 2018, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “T020”, denominato “Pubblicità immobiliare – Imposta di bollo – avviso di liquidazione”;
  • “T021”, denominato “Pubblicità immobiliare – Imposta ipotecaria – avviso di liquidazione”;
  • “T022”, denominato “Pubblicità immobiliare – Tassa ipotecaria – avviso di liquidazione”;
  • “T023”, denominato “Pubblicità immobiliare – Sanzione art. 16 D.Lgs. 472/1997 – atto di contestazione e irrogazione sanzioni”.

Per il versamento delle relative spese di notifica si utilizza invece il vigente codice tributo “806T”.

Il presente post costituisce un estratto del un più ampio articolo contenuto nel “Consulente Immobiliare”, rivista del Sole24ore.