L’installazione di sistemi di videosorveglianza, finalizzata che sia alla sicurezza di persone o alla tutela di beni, rappresenta oggi un’opzione a cui molti guardano con interesse, sì da dotarsi di uno strumento ulteriore per monitorare la propria abitazione e vivere più serenamente tanto all’interno delle mura domestiche, quanto all’esterno.

L’installazione di tali sistemi, in quanto potenzialmente idonea a ledere il diritto alla riservatezza altrui, deve però avvenire nel pieno rispetto della normativa speciale dettata in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni civili e penali in materia di interferenza illecita nella vita privata. Vediamo, dunque, quali sono le regole da rispettare affinché l’installazione di videocamere di sorveglianza da parte di persone fisiche possa essere/dirsi legittima.

Sul punto, giova la scheda informativa[1] pubblicata negli scorsi giorni dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, sul sito istituzionale:

Le persone fisiche possono, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché:

le telecamere siano idonee a riprendere SOLO aree di PROPRIA ESCLUVIA PERTINENZA;

vengano attivate MISURE TECNICHE PER OSCURARE PORZIONI DI IMMAGINI in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche AREE di TERZI;

nei casi in cui sulle aree riprese insista una SERVITÙ DI PASSAGGIO in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il CONSENSO del soggetto titolare di tale diritto

 

NON siano oggetto di ripresa AREE CONDOMINIALI COMUNI o di TERZI;

NON siano oggetto di ripresa AREE APERTE AL PUBBLICO (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);

 

NON siano oggetto di COMUNICAZIONE A TERZI o di DIFFUSIONE le immagini riprese.

Se ne ricava, dunque, che il fulcro della disciplina è rappresentato dalla volontà del legislatore di restringere al massimo e arginare dettagliatamente il raggio d’azione della videosorveglianza, in modo da scongiurare –per quanto possibile, in una complessa operazione di bilanciamento- la lesione di diritti altrui, di rango costituzionale. È per tali motivi che le riprese sono consentite nelle sole aree di pertinenza del proprietario, con conseguente divieto di riprendere aree condominiali (comuni o di terzi), aree aperte al pubblico, aree di terzi (salva l’assoluta impossibilità di fare altrimenti e adottando opportuni correttivi), aree soggette a servitù di passaggio (salvo il consenso del relativo titolare). Chiude il sistema, un divieto generale di comunicazione a terzi o di diffusione delle riprese.


[1] “La scheda ha finalità meramente divulgative. Per una piena e corretta comprensione degli adempimenti, si raccomanda la consultazione della normativa in materia e dei provvedimenti del Garante”

DNLEX – DE NISI LAWYERS NETWORK 

A cura della Dott.ssa Roberta Melissano

N.B.

Gli articoli di questo sito si riferiscono ad atti e fatti noti al momento della pubblicazione. Non vengono aggiornati ed è quindi cura del lettore informarsi su eventuali modifiche/novità legislative.

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