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Dal 17 agosto 2015 entra in vigore il Regolamento Europeo Successioni n. 650/2012, che manda in pensione le norme di diritto internazionale privato e processuale degli Stati Membri (fatta eccezione per Inghilterra, Irlanda e Danimarca, che continueranno ad applicare le proprie). In calce il link per scaricare il regolamento.

Cosa cambia per i cittadini dell’Unione Europea? Dal 17 agosto in poi, ogni giudice degli Stati Membri che verrà chiamato a pronunciarsi in materia di successioni internazionali , applicherà le norme del Regolamento. Sarà, quindi, unico il criterio di individuazione della legge applicabile per regolare le devoluzioni di eredità che coinvolgono soggetti di diverse nazionalità (cd. Successioni internazionali).

Quale legge regolerà le successioni di un cittadino Italiano, residente abituale in Francia, deceduto in Inghilterra, che lascia una moglie cittadina spagnola e due figli, uno nato in Messico e l’altro in Germania, con proprietà immobiliari in Belgio? Secondo il disposto degli art. 21 e 22 del Regolamento 650/2012, sarà applicata la legge della cittadinanza, se espressamente scelta dal defunto in un atto formale o, in mancanza di scelta, la legge dello Stato di residenza abituale. Nel nostro caso la legge francese.

Va subito precisato che il Regolamento non fornisce una specifica definizione di “residenza abituale”, il cui concetto deve ricavarsi sulla base dell’interpretazione che ne da la Corte Europea di Giustizia, soprattutto – a parere di chi scrive – con riferimento soprattutto alle pronunce in tema di libera circolazione delle persone, che il presente Regolamento vuole espressamente favorire.

Quali i vantaggi dell’applicazione uniforme delle nuove norme di diritto internazionale privato e processuale delineate dal Regolamento europeo? Sicuramente quello di avere criteri di collegamento uguali, qualsiasi sia il Giudice investito della causa; con conseguente certezza di quella che sarà la legge applicabile al caso concreto, indipendentemente dalle nazionalità coinvolte e/o dallo Stato dell’Unione in cui viene incardinato il contenzioso in materia successoria. Si evitano così  sia i rischi della potenziale applicazione di leggi diverse per il medesimo caso, a seconda del Giudice adito, sia le possibili difficoltà di riconoscimento e/o esecuzione di decisioni assunte dalle autorità di altri Stati Membri. In proposito, il Regolamento statuisce che le decisioni emesse in un paese dell’UE devono essere riconosciute in tutta l’UE senza che sia necessaria alcuna procedura specifica.

Cosa cambia per noi italiani? In un caso come quello dell’esempio fatto, l’art. 46 della legge 218 del 1995, indica come applicabile la legge della nazionalità del de cuis al momento della morte (quindi, la legge italiana). Dal 17 agosto 2015, sarà applicabile alla successione la legge francese, salvo che il de cuius abbia espressamente scelto in un atto dispositivo della propria eredità la legge italiana (quale legge di cui è cittadino al momento della scelta o della morte).

Come brevemente accennato sopra, leggendo i ‘Considerando’ del Regolamento, questo si pone l’obbiettivo di eliminare ogni possibile ostacolo alla libera circolazione dei cittadini europei. Conferendo ad esse la possibilità di conoscere con certezza la legge che regolerà la devoluzione della propria eredità, il proprio testamento, i patti successori e ogni altra disposizione o trasferimento di beni mortis causa. Essa non sarà diversa a seconda del paese in cui egli migrerà, in base alla residenza, piuttosto che alla nazionalità o al domicilio, o alla dimora degli ultimi 5 anni, né in base al luogo ove sono siti i beni che compongono il suo patrimonio.

Ovunque migrerà, il cittadino europeo saprà: a) di potere scegliere la legge regolatrice della propria successione o b) in mancanza, che la stessa sarà regolata dalla legge del luogo di residenza abituale.

La legge regola in particolare:

  • le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione;
  • l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori;
  • la capacità di succedere;
  • la diseredazione e l’indegnità;
  • il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario;
  • i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di nomina e di poteri di un amministratore dell’eredità in determinate situazioni;
  • la responsabilità per i debiti ereditari;
  • la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi;
  • la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
  • la divisione dell’eredità.

 

DNLEX: Regolamento Europeo Successioni – Successioni Internazionali (Clicca per scaricare il PDF del Regolamento DNLEX Regolamento Europeo Successioni )

Autore: Avv. Massimiliano De Nisi

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