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Il principio della notificazione degli atti giudiziari impone di rendere nota alla controparte la pretesa azionata in giudizio tramite la trasmissione dell’atto o del provvedimento, nei modi e nei termini indicati dalla legge.

Tuttavia può accadere che la notificazione nelle ‘forme tradizionali’ risulti eccessivamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti.

In questo caso trova applicazione l’art 150 c.p.c. che disciplina la notificazione per pubblici proclami e che prevede una complessa serie di adempimenti all’esito dei quali la notificazione si intende perfezionata.

La procedura da seguire non è di immediata comprensione e merita un’analisi, anche alla luce dell’esperienza maturata avanti al Tribunale di Busto Arsizio.

Anzitutto è necessario depositare un’istanza (al ruolo della volontaria giurisdizione) al Presidente del Tribunale competente per chiedere di essere autorizzati  a  notificare per pubblici proclami un atto. L’istanza deve contenere l’esposizione della ragioni che rendono oltremodo difficile o impossibile effettuare la notifica ‘tradizionale’.

Vagliata la richiesta, in presenza dei presupposti e previo parere positivo del Pubblico Ministero, il Presidente del Tribunale accoglie l’istanza con decreto indicante i modi in cui effettuare la notifica.

Generalmente, oltre agli adempimenti richiesti dalla lettera dell’art. 150 c.p.c., il Presidente richiede la pubblicazione dell’estratto dell’atto (ossia di un riassunto di circa una pagina) sul sito del Tribunale e sul un quotidiano cartaceo locale.

La pubblicazione dell’estratto sul sito del Tribunale non è soggetta a pagamenti e, per quanto riguarda il Tribunale di Busto Arsizio, è sufficiente inoltrare una semplice mail allegando il provvedimento del Giudice ed il file di cui si chiede la pubblicazione.

Diverso discorso invece per i quotidiani locali, il cui costo di pubblicazione è di qualche centinaio di euro.

Il terzo comma dell’art. 150 c.p.c. richiede poi che la copia dell’intero atto (e del provvedimento del Giudice) sia depositata presso la casa comunale del luogo in cui ha sede il Tribunale competente. Detto adempimento dovrà essere effettuato tramite l’Ufficiale Giudiziario, sopportando il costo del ‘deposito’ di € 3,68 in marca da bollo (e non il costo di una notifica).

In aggiunta, sempre il terzo comma, richiede che l’estratto dell’atto debba essere inserito anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La richiesta di pubblicazione può essere effettuata accedendo direttamente al sito della Gazzetta Ufficiale oppure rivolgendosi ad un intermediario. Il costo è, anche in questo caso, di qualche centinaia di euro.

Eseguiti gli adempimenti di cui sopra (pubblicazione sul sito del Tribunale, sul quotidiano cartaceo, deposito presso la casa comunale e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) dovrà essere realizzato un plico cartaceo contenente le prove delle pubblicazioni effettuate (es. fotocopia del giornale, stampa della pagine web del Tribunale ecc.).

Una volta predisposto il plico, questo dovrà essere depositato allo Sportello UNEP del Tribunale competente, chiedendo all’Ufficiale Giudiziario di redigere la relazione attestante il compimento delle notifiche e di depositarla presso la Cancelleria del Tribunale.

Ai sensi del quarto comma dell’art. 150 c.p.c., “la notificazione si ha per avvenuta quanto, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede”.

 

DNLEX – DE NISI LAWYERS NETWORK – A cura dell’Avv. Melissa CALZI

Note per il lettore: gli articoli di questo sito non vengono aggiornati perché è prezioso conoscere anche l’evoluzione delle norme e delle interpretazioni giurisprudenziali nel tempo. E’ cura del lettore, quindi, verificarne l’attualità.