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Non basta il voto numerico se negativo. Occorre potere comprendere le ragioni del giudizio di insufficienza.

Il Tar di Roma, con sentenza del 14 luglio 2015 n. 9366, ha statuito per l’insufficienza della sola votazione numerica nella correzione degli esami scritti, il cui superamento consente di accedere alla seconda prova (quella orale) e, successivamente, alla professione di avvocato.

Il caso riguardava un candidato che si è visto applicare dalla Commissione giudicatrice una votazione numerica equivalente all’insufficienza, quindi ostativa all’ammissionea prova orale. Sugli elaborati, tuttavia, non vi era presenza né di brevi commenti, né di segni grafici che consentissero di comprendere i motivi del voto non sufficiente.

Secondo il Giudice amministrativo, in assenza di un giudizio sintetico – l’unico idoneo a comprendere compiutamente l’iter logico seguito dalla Commissione nell’applicazione dei criteri fissati dal bando di concorso – la decisione della Commissione d’esame va annullata.

Nel caso di specie, quindi, il Tar di Roma ha annullato il giudizio finale di non ammissione agli esami orali, attesa l’impossibilità di verificare le ragioni del giudizio negativo.

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IMPUGNAZIONE ESAMI SCRITTI AVVOCATI. Avv. Massimiliano De Nisi