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SPIAGGE VIETATE AI CANI? SOLO SE CE NE SONO ALTRE ACCESSIBILI

Vittoria dei padroni, annullata perchè sproporzionata rispetto all’obbiettivo da perseguire l’ordinanza Comunale che ne vietava l’accesso sulle spiagge di Anzio.

L’art. 1 della legge n. 241/1990 contiene l’indicazione dei principi generali dell’attività amministrativa. Ai sensi del quale «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza […], nonché dai principi dell’ordinamento comunitario»

Da quest’ultimo ordinamento è entrato a fare parte del nostro diritto vivente anche il principio della proporzionalità, in base al quale un provvedimento della Pubblica Amministrazione – nel perseguire l’obbiettivo pubblico cuo tende – deve essere il migliore possibile con riferimento agli interessi privati sacrificati. Nel senso che è sproporzionato l’atto che persegue il fine pubblico adottando misure più invasive di quelle che potrebbero essere altrimenti adottate con (uguali risultati e) minore sacrificio dei diritti dei cittadini (o di quella categoria di cittadini interessata dal provvedimento).

Per la violazione di questo principio il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza del Comune di Anzio che si limitava a disporre il divieto di accesso dei cani sulle spiagge. Una tale Ordinanza, secondo il Giudice amministrativo regionale, deve essere adeguatamente motivata e specificare le cautele da adottare per l’incolumità dei bagnanti e per la tutela dell’igiene pubblica. Così, nel rispetto di quelle, individuare anche spiagge accessibili ai padroni e ai loro cani.

In difetto, come nel caso di specie, l’atto difetta del principip di proporzionalità e deve essere annullato.

Tar Lazio, sentenza 10 luglio 2015, n. 9302

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Si ringrazia per la foto mysocialpet.tiscali

Avv. Massimiliano De Nisi