La realizzazione di un campo di padel costituisce una «nuova costruzione», per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire, anche se si tratta di semplice conversione di un campo da tennis in un campo da padel. La Terza Sezione penale, sentenza n. 11999/2024, ha così dichiarato inammissibile e infondato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di due campi da gioco.

 

Il ricorrente aveva sostenuto che la realizzazione di campi di “padel”, in riconversione di campi da tennis preesistenti, rientrava negli interventi di ristrutturazione edilizia «semplice» o «leggera», e dunque fosse sufficiente di una semplice «SCIA».

 

Per la Suprema corte, come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa, il campo da padel “incide sul territorio in termini di modifica del medesimo”, e dunque rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» (articolo 3, lett. e), Dpr 6 giugno 2001, n. 380). Questo perché i campi di padel, prosegue la decisione, si differenziano dai campi da tennis e da calcio in quanto, mentre in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria la realizzazione di un massetto di cemento (di circa 10/12 cm) ove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato alte oltre 3 mt.

 

E la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che il Testo unico edilizia (articolo 3, co. 1, lett. e)) assoggetta a permesso di costruire “non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica”. Risulta dunque ininfluente il fatto che i campi di padel vadano a sostituire dei preesistenti campi da tennis.

 

Inoltre, aggiunge la Corte, “il rilevante impatto dell’intervento edilizio va riferito non solo al profilo urbanistico, ma anche a a quello paesaggistico”.

 

Nemmeno il fatto che la società sportiva che gode dell’impianto appartiene al “terzo settore” consente un diverso approdo. La Corte ha statuito che tale caratteristica non autorizza una deroga generalizzata alle norme edilizie. Il Codice del terzo settore (articolo 71), secondo la Cassazione: “facoltizza l’«utilizzo» di beni, anche se realizzati in modo difforme alla destinazione urbanistica, consentendo un «temporaneo» cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli enti del Terzo Settore, che cesserebbe con il venire meno di uno dei requisiti, ma certamente non può intendersi nel senso di consentire in via generalizzata «nuove costruzioni» in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio”.

 

Fonte TOP DIRITTO24 – Sole24ore.

(Gli articoli non vengono singolarmente aggiornati, al più ne saranno proposti di nuovi. Resta a cura del lettore verificare eventuali reviroment successivi da parte della giurisprudenza).