Multa annullata – Civico “PK”
Quando l’unità di tempo e di luogo non consente la contestazione immediata e contestuale della violazione del Codice della Strada, il verbale di accertamento viene notificato all’indirizzo del proprietario del veicolo interessato.
A mente dell’art. 201 C.d.S., in questi casi il verbale di accertamento deve contenere “[…] gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata […]”. La norma prevede che il verbale di accertamento debba indicare in modo preciso e dettagliato gli estremi della violazione, con specifica indicazione delle modalità di tempo e di luogo in cui la stessa si asserisce sia stata commessa. Tanto si rende necessario al fine di permettere a chi sia incorso nella violazione di comprendere quale sia l’infrazione addebitatagli e quale sua condotta vi abbia dato causa e poter, conseguentemente, esercitare a pieno il proprio diritto di difesa, in sede di opposizione e/o impugnazione.
Pertanto, all’assenza, mancanza o indeterminatezza di anche soltanto uno degli elementi essenziali al fine di identificare con precisione l’infrazione contestata e le modalità con cui la stessa è avvenuta consegue l’invalidità del verbale di accertamento.
Nel caso deciso dal Giudice di Pace di Milano, che ha ribaltato la decisione del Prefetto milanese, è stato evidenziato come la sigla “PK”, utilizzata al posto dell’indicazione numerica del civico non consente di individuare con esattezza e precisione il luogo dell’infrazione contestata, in violazione dell’art. 201 C.d.S. e di ogni altro diritto di difesa. Sulla base di tali argomentazioni, dunque, il Giudice ha dichiarato la nullità del verbale di accertamento de quo, con conseguente accoglimento dell’impugnazione e condanna alla rifusione delle spese processuali a carico della Prefettura convenuta.
Nel caso di specie, poiché risultava plausibile che il veicolo multato, il giorno dell’elevata contravvenzione, si trovasse in sosta all’interno del parcheggio sito nella via indicata nel verbale di accertamento, in un primo momento si sarebbe potuto ritenere che la sigla “PK” altro non fosse che un’abbreviazione e che stesse ad indicare un “Parking”, non a caso. Tanto però veniva sconfessato da due ordini di considerazioni: anzitutto, nel parcheggio era rinvenibile un numero civico e precisamente il 16, di talché e tuttalpiù sarebbe stato opportuno indicare nel verbale di accertamento quest’ultimo; in secondo luogo, si evidenziava che l’utilizzo di una sigla in lingua straniera “PK”, in assenza di una legenda o una didascalia che ne esplicasse il significato, rendeva di fatto impossibile comprendere quale fosse il luogo esatto in cui sarebbe avvenuta l’infrazione addebitata e, sulla scorta di tali considerazioni, sostenere, che il verbale di accertamento contenesse “estremi precisi e dettagliati”, tali da integrare i requisiti di validità prescritti dall’art. 201 C.d.S.
DE NISI LAWYERS NETWORK – Articolo a cura dalla Dott.ssa Roberta Melissano redatto su sentenza ottenuta dallo studio.
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