Testimoniare è una libera scelta? No. Testimoniare non è una libera scelta né una facoltà rimessa alla volontà del testimone evocato, ma costituisce un vero e proprio obbligo, assistito e corredato da specifiche sanzioni codicistiche, oltreché dall’accompagnamento coatto da parte dei Carabinieri.

Sovente accade che il Sig. Rossi, ricevuta un’intimazione a comparire in Tribunale per essere ascoltato nell’ambito di un processo come testimone, ignori quali siano i proprio doveri e le conseguenze di quell’invito altisonante detto “intimazione” del testimone.

Una premessa è d’uopo: nel processo, ciascuna parte è gravata dall’onere di supportare le proprie ragioni attraverso la produzione di prove, siano esse contenute in documenti, od originate tramite ispezioni, giuramenti e testimonianze. Le prove costituiscono l’unica verità ‘tangibile’ dal Giudice, conseguentemente sono il fulcro su cui di forma il convincimento del Giudice nell’adozione della sentenza. Tra esse vi è apponto la prova testimoniale: la difesa indicherà al Giudice Istruttore le persone che ritiene o sa essere informate di circostanze rilevanti per la decisione della causa. Nel giudizio civile, diversamente che nel processo penale, le domande vengono predeterminate dai difensori delle parti, che le sottopongono ad un vaglio preliminare di rilevanza ed oggettiva da parte del Giudice. Qualora l’escussione/l’ascolto dei testimoni indicati e delle circostanze dedotte risulti al Giudicante utile e necessario ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo del giudizio, ne verrà disposta l’ammissione e fissata la data dell’udienza in cui essi saranno ascoltati.

È proprio la presenza a quest’udienza ad essere intimata/ordinata dall’Avvocato al testimone chiamato

A questo punto torniamo al nocciolo della questione: scegliere se presentarsi, o meno, all’udienza per testimoniare non è una libera scelta. Presenziare è un vero e proprio obbligo, assistito e corredato da specifiche sanzioni codicistiche.

A mente dell’art. 255 c.p.c., infatti, in assenza di un’effettiva concreta documentata causa di giustificazione da comunicarsi al procuratore intimante per tempo e tale per cui il testimone risulti impossibilitato a presenziare all’udienza chiamata per la sua escussione, il Giudice potrà comminare una duplice sanzione:

  1. L’accompagnamento coattivo in Tribunale, ordinando alla forza pubblica (id est: Arma dei Carabinieri) di prelevare il testimone dalla propria abitazione, quand’anche contro la sua volontà, e condurlo forzosamente in udienza;
  2. La sanzione pecuniaria non inferiore ad € 200,00 e non superiore ad € 1.000,00 da versarsi a favore dell’Erario.

La previsione di sanzioni afflittive di tal guisa conferisce all’intimazione a testimoniare la veste di un vero e proprio ‘ordine a comparire’, forgiando la testimonianza quale obbligo di legge in capo all’intimato.

Alla luce di quanto sopra, si evince chiaramente quale sia la ratio sottesa alle scelte del legislatore: cooperare/contribuire alla ricerca della verità nell’alveo del giudizio nonché tutelare, finanche garantire, il diritto di difesa; diritto che risulterebbe altrimenti irreparabilmente ed irrimediabilmente sacrificato se non fosse assistito dall’obbligo a testimoniare quale fattivo strumento per il suo esercizio.

Testimoniare, dunque, non è solo un obbligo ma un dovere di garanzia, di efficacia ed di equità dei procedimenti giudiziali volti alla ricerca della verità. E’ una responsabilità sociale del cittadino chiamato a cooperare con l’amministrazione della giustizia.