Non di rado accade che solo uno dei coniugi in comunione dei beni sottoscriva una proposta di acquisto immobiliare oppure accetti un’offerta per la vendita di una casa, sottoscrivendo il contratto in assenza dell’altro coniuge comproprietario .
Il caso è stato oggetto di un recente arresto della Suprema Corte di Cassazione fronte di un preliminare di vendita sottoscritto da un solo coniuge, il promissario acquirente agiva in giudizio ex art. 2932 c.c. per ottenere giudizialmente il trasferimento della proprietà dell’immobile anche in assenza del consenso del coniuge non frimatario.
I coniugi si difendevano affermando che il loro rifiuto a trasferire la proprietà era legittimo, in quanto il contratto preliminare era stato sottoscritto solo dal marito e non anche dalla moglie comproprietaria.
In primo grado e in appello, accogliendo la difesa dei coniugi, i Giudici rigettavano la domanda del promissario acquirente, riconoscendo la nullità del preliminare di compravendita per carenza del consenso della moglie.
Il promissario acquirente ricorreva in Cassazione sostenendo l’applicabilità al caso de quo dell’art. 184 c.c., in base al quale gli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro sono annullabili se impugnati entro un anno dalla conoscenza dell’atto. Ciò non era avvenuto e, pertanto, il contratto preliminare era valido ed efficace tra le parti e doveva trovare accoglimento la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c.
La Corte di Cassazione aderiva a tale ricostruzione affermando il seguente principio di diritto: per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare di vendita di un immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente che il coniuge non stipulante non abbia fatto valere l’annullabilità ex art. 184 c.c. entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla trascrizione.
Il preliminare di vendita veniva quindi ritenuto validamente stipulato da entrambi i coniugi proprietari e veniva accolta la domanda di trasferimento forzosa della proprietà dell’immobile in capo al promissario acquirente ex art. 2932 c.c.