Cambia l’orientamento della Cassazione sulla validità del contratto con cui le parti si impegnano a concludere un successivo accordo preliminare. E il cambiamento è assai rilevante perché è portato da una pronuncia delle Sezioni unite.

Il precedente orientamento riteneva nullo il cd. “preliminare del preliminare” per mancanza di causa, sul presupposto che non soddisfacesse alcun interesse meritevole di tutela un “impegno ad impegnarsi” a concludere un contratto definitivo.
O l’impegno a concludere il definitivo c’era (col preliminare vero e proprio) o non era altrimenti tutelabile un pre-impegno (Così Cass 2 aprile 2009 n. 8038 e Cass. 10 settembre 2009 n. 19557)

Con la pronuncia del 6 marzo 2015 n. 4628, le Sezioni Unite hanno, invece, stabilito che anche il preliminare del preliminare può avere una sua funzione e, pertanto, non deve essere considerato nullo ex se.
Secondo il nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite un pre-accordo non è sempre nullo, vi sono casi in cui tale negozio può avere un’effettiva funzione economico-sociale volta a regolare interessi meritevoli di tutela. In questi casi il pre-accordo a concludere un successivo contratto preliminare non è travolto da nullità.

Invitando il lettore ad approfondire le motivazioni che hanno portato alla decisione della Suprema Corte, rimane doveroso riferire che il caso di specie deciso riguardava la compravendita di un immobile con l’intervento dell’Agenzia immobiliare mediatrice, secondo lo schema i) proposta irrevocabile – accettazione, con impegno a concludere il preliminare a seguito di approvazione del mutuo; ii) contratto preliminare; iii) contratto definitivo. Schema a cui la Corte riconosce una sua funzionalità, stante l’interesse meritevole di tutela che ognuna di dette fasi può portare con sé.

Massimiliano DE NISI

DNLEX – De Nisi Lawyers Network