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COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

DIRITTO DEI CONSUMATORI: PAGA IL VENDITORE PER IL DANNO ENTRO I SEI MESI

Quando un consumatore subisce un danno a seguito del malfunzionamento di un prodotto, entro i sei mesi dall’acquisto, la responsabilità del produttore è presunta. Spetta quindi a quest’ultimo l’onere di dimostrare che il prodotto non aveva difetti all’origine.

La pronuncia della Corte di giustizia europea – causa C-497/13 – Sentenza del 4 giugno 2015, segna un altro passo a favore dei consumatori finali.

Da un lato la Corte ha statuito che il Giudice nazionale deve verificare d’ufficio se il contraente che ha subito il danno, è un consumatore e, nel caso, applicare la direttiva n. 1999/44 sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (recepita in Italia con D.lgs. 2002/24). E ciò indipendentemente dal fatto che l’attore abbia o meno dedotto la qualità di consumatore  nei propri scritti difensivi, proprio perché il Giudice nazionale deve sempre indagare sull’applicabilità al caso di specie del diritto europeo.

Dall’altro, ha chiarito la natura di norma di ordine pubblico dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva che prevede l’inversione dell’onere della prova a vantaggio del consumatore quando il difetto di un prodotto si manifesta entro sei mesi dall’acquisto e se la denuncia di non conformità avviene entro due mesi dal manifestarsi dell’evento dannoso. In questi casi, il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa del difetto né a provare che la sua origine è imputabile al venditore. A quest’ultimo, tuttavia, resta sempre la possibilità di vincere la presunzione posta a suo svantaggio, provando, con elementi giuridicamente sufficienti, che la causa del danno è da rinvenirsi in cause sopravvenute alla consegna del bene.

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