DANNO DA VACANZA ROVINATA e DA BAGAGLIO SMARRITO

Le aspettative del turista in molte occasioni vengono frustrate a causa di carenze o informative non corrette sui livelli di qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard promesso con l’acquisto del pacchetto turistico.

L’art. 47 del Codice del Turismo dispone che il turista abbia diritto al risarcimento cd. ‘da vacanza rovinata’, qualora subisca “l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico”. In tali casi, “il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Si tratta del risarcimento di un danno inteso come ‘disagio psicofisico da mancata realizzazione di una vacanza programmata’; vale a dire un ostacolo al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza, quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.

Presupposto per la liquidazione del danno è il superamento della soglia minima di tollerabilità che può addirittura, in certi casi, considerarsi implicito se la vacanza rovinata è, per esempio, il viaggio di nozze, evento “irripetibile” nella vita degli sposi. In particolare, il superamento della suddetta soglia minima di tollerabilità verrà valutato dal Giudice, volta per volta, tenuto conto della “finalità” del viaggio e dell’ “essenzialità di tutte le attività e dei servizi…” oggetto del pacchetto turistico (Cass. civ. sez. III sent. n.7256/2012).

Conseguentemente, il consumatore potrà avanzare domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, per le rispettive responsabilità, al venditore (agenzia di viaggi) e/o all’organizzatore del viaggio (tour operator), che risponderà anche del fatto dei terzi del cui servizio si sia avvalso. La relativa domanda dovrà essere presentata entro tre anni dal rientro del consumatore nel luogo di partenza, in caso di danni alla persona, salvo, per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile (diciotto o dodici mesi a seconda che il trasporto inizi e termini, rispettivamente, in Europa o fuori Europa. Per i danni patrimoniali diversi da quelli alla persona (come quelli conseguenti a spese aggiuntive sostenute a causa dei disservizi subiti) la domanda dovrà invece essere presentata entro un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza.

Il professionista viene esonerato da ogni responsabilità per i danni alla persona e non, qualora le prestazioni previste nel contratto non siano state eseguite, o siano state eseguite in modo inesatto: a) qualora l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto sia dovuta ad una causa attribuibile al consumatore stesso; b) quando l’inadempimento delle prestazioni contrattuali, o la loro inesatta esecuzione, dipenda dal verificarsi di fatti imprevedibili o inevitabili riferibili ad un soggetto terzo, ossia ad un estraneo alla fornitura delle prestazioni previste nel contratto.

Diverse sono le norme che disciplinano esclusivamente i danni alla persona (fisici e non, quindi, dovuti al mancato godimento delle qualità promesse) e/o differenti danni. Di essi si occupano gli articoli 44 e 45 del Codice del Turismo che, sostanzialmente, rimandano alle Convenzioni internazionali a cui aderisce l’Italia (fra le quali ricordiamo: la Convenzione di Varsavia del 1929, che è stata sostituita dalla convenzione di Montreal del 1999, in vigore in Italia dal 2004, per quanto riguarda il trasporto aereo; la Convenzione di Berna del 1961, sostituita da quella del 1984 ed in vigore in Italia con la legge n. 18 del 1984, in riferimento al trasporto ferroviario; – la Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV)).

Il danno da vacanza rovinata è determinato in via equitativa da parte del giudice, tenendo conto sia della gravità dell’inadempimento/inesattezza subita, sia della non ripetibilità dell’occasione perduta. Il risarcimento dovrà essere maggiore – a parere di chi scrive – laddove la vacanza non sia più ripetibile (es. il viaggio di nozze è occasione unica; idem una vacanza non più ripetibile per scadenza del visto).

Con esse sono risarcibili ulteriori danni rispetto alla “vacanza rovinata”. Quali ad esempio l’acquisto di diversi biglietti in caso di perdita dei collegamenti organizzati; smarrimento del bagaglio; maggiori costi per upgrade in strutture aventi le caratteristiche di quelle promesse; danni fisici ecc.

Anche qui i termini prescrizionali variano a seconda della natura del danno e del tipo di servizio turistico che li ha causati, ai sensi degli artt. 44 e 45 Codice del Turismo.

Fermo quanto sopra, si consiglia sempre di verificare se e a quali Convenzioni internazionali fanno riferimento i tuor operator o i singoli servizi di trasporto, al fine di incappare in sorprese e limitazioni.

DANNO DA VACANZA ROVINATA E/O SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO

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