La sentenza n. 11158 è di ieri, 13 marzo 2019. Con essa la cassazione ha riconosciuto al furto di sabbia accertato l’aggravante del  ‘bene esposto alla pubblica fede’ e della ‘destinazione alla pubblica utilità’ (art. 625 n. 7, cod. pen.). Secondo la Corte il prelievo della sabbia della spiaggia lede, attraverso il danno idrogeologico dell’arenile, la fruibilità dei lidi marini.

Asportare la sabbia dalla spiaggia è quindi reato; reato di furto.

Ma la sentenza spiega anche quando questo si concreta: l’impossessamento di sabbia marina senza titolo legittimante costituisce sempre reato, risultando irrilevante il volume di sabbia asportato. A meno che non si tratti di quantitativi irrilevanti, come quelli per l’esplicazione di attività ricreative (all’uopo viene richiamata la sentenza Cass. 16894/04).

Il caso deciso dalla Corte aveva ad oggetto l’asportazione di 15 metri-cubi di spiaggia.

SPIAGGIA: ASPORTO SABBIA E’ REATO AGGRAVATO – Dnlex.com