L’uso di fatture false nelle dichiarazioni annuali per abbattere gli elementi passivi è reato. Lo stabilisce l’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, il cui dato letterale fa riferimento all’utilizzo di fatture e/o documenti per operazioni inesistenti”.

Secondo il dato letterale della norma, potrebbe non rientrare nella condotta punibile l’utilizzo di fatture relative a operazioni commerciali realmente intercorse (quindi esistite), ancorché riportanti una sovrafatturazione rispetto alle prestazioni effettivamente ricevute.

In proposito, la Corte d’Appello di Cagliari, con recente sentenza, ha statuito che la fattispecie di reato deve, invece, ritenersi integrata tutte le volte in cui vi è inesistenza oggettiva dell’operazione, anche soltanto parziale (come, ad esempio, l’indicazione di un prezzo più alto di quello relativo ai beni e/o alle prestazioni ricevute).

Secondo la Corte d’Appello sarda, infatti, la norma sopra richiamata che punisce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti, è finalizzata a reprimere ogni divergenza tra la realtà delle operazioni commerciali intercorse e le risultanze documentali, anche solo relativa (C.A. Cagliari, sent. n. 978/2014)