IL BONUS PER I FIGLI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015, che disciplina le modalità per usufruire di un assegno in caso di nascita (o adozione) di un figlio tra l’1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato nel periodo indicato, è riconosciuto, su domanda di un genitore convivente con il figlio, un contributo pari ad € 960,00, annuo.

L’importo viene corrisposto all’esito di un’apposita istanza, nel ricorrere del seguente presupposto: l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) deve essere di valore non superiore ad € 25.000,00 annui.

L’importo del bonus è doppio per i nuclei famigliari in possesso di ISEE non superiore ad € 7.000,00 annui. In tale caso, infatti, l’importo annuo è pari ad € 1.920 euro.

Il contributo è corrisposto dall’INPS in dodici mesi. Vale a dire per un importo mensile di € 80 se la misura annua del contributo è di € 960,00; ovvero per un importo pari ad € 160,00 se la misura annua è di € 1.920.

L’assegno viene corrisposto per tre anni. In particolare, se la domanda è tempestiva, viene concesso a decorrere dal giorno di nascita e fino al compimento del terzo anno di età, oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare del figlio adottato. Il contributo è dovuto per ogni figlio nato o adottato tra l’1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Per essere tempestiva, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dalla nascita del figlio (o dall’adozione), ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l’importo annuo del primo contributo sarà inferiore a quello sopra descritto. L’ammontare, infatti, non terrà conto dei mesi pregressi e gli assegni mensili saranno corrisposti solo per i mesi a venire.

La domanda va proposta all’INPS, per via telematica, secondo modelli che l’Istituto aveva il compito di predisporre entro il 25 aprile di quest’anno.

Le cause di decadenza dal beneficio sono disciplinate dall’art. 5 del Decreto sopra richiamato (senza pretesa di esaustività, esse sono: il caso in cui vengano meno i requisiti richiesti;  per decesso del figlio; revoca dell’adozione; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento del figlio a terzi; affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda)

Nel verificarsi di una causa di decadenza, l’INPS interrompe l’erogazione dell’importo mensile a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.

DNLEX – BONUS PER I FIGLI NATI O ADOTTATI TRA L’1 GENNAIO 2015 e il 31 DICEMBRE 2017

Avv. Massimiliano DE NISI