Con atto sottoscritto in data 6 dicembre 2013, la società Cagliari Calcio S.p.A. stipulava con l’”Agenzia Regionale Sardegna Promozione” una convenzione avente ad oggetto «Attività di Promozione della Sardegna nell’ambito del completamento del campionato nazionale di serie A 2012/2013 ed avvio/realizzazione del piano promozionale relativo alla stagione agonistica 2013/2014».

In estrema sintesi, il Cagliari Calcio, a fronte di un corrispettivo pari a euro 1.950.000,00, si impegnava a:
– rafforzare il sistema di comunicazione dell’identità visiva della Cagliari Calcio e della propria regione, con l’impiego, su ogni genere di supporto (carta stampata, audio, video, web ecc.) del logotipo istituzionale SARDEGNA. (…)
– promuovere il brand SARDEGNA in qualsiasi esposizione ufficiale della squadra, attraverso le emittenti televisive nazionali e internazionali, sull’abbigliamento tecnico, sui veicoli, nei materiali promozionali, nel merchandising ufficiale e nei gadget (…).

Poco meno di anno dopo la stipula del contratto, il Commissario Straordinario della Regione Sardegna risolveva, in via di autotela, il contratto di sponsorizzazione, sul presupposto che il negozio violasse l’art. 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Secondo tale articolo, infatti, «A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione(..) non possono effettuare spese per sponsorizzazioni». Fra queste vi è la Regione Sardegna.

Nel processo avanti al Tar Sardegna il Cagliari Calcio insisteva per la validità del contratto stipulato dall’Agenzia Governativa Regionale “Sardegna Promozione”. Agenzia nata al preciso scopo di rafforzare l’immagine della Regione.

Il TAR SARDEGNA, con la sentenza 23 settembre 2015 n. 1023, non ha avuto dubbi sulla nullità del contratto stipulato tra il Cagliari Calcio e la (ex Agenzia della) Regione Sardegna.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, nel caso di specie《l’assetto negoziale si traduce, essenzialmente, in una serie di prestazioni da parte della società sportiva volte alla enfatizzazione dell’immagine dell’ente Regione Sardegna, attraverso la diffusione del logo e della denominazione dell’ente, nelle varie modalità sopra indicate.
Tale schema negoziale appare rientrare pienamente nella nozione di contratto di sponsorizzazione.
Con la conseguenza che la convenzione risulta viziata di nullità per il contrasto con la norma imperativa di cui al citato art. 6, comma 9, che – imponendo il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni – implica anche il divieto di adottare provvedimenti amministrativi o stipulare accordi o contratti che comportino spese del tipo di quelle vietate (..).
Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418 del codice civile e dell’art. 6. comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, occorre dichiarare la nullità della convenzione del 6 dicembre 2013, stipulata tra
l’Agenzia regionale Sardegna Promozione e la società Cagliari Calcio》.

Il Cagliari Calcio ha, quindi, visto sfumare la gran parte della somma pattuita, ancora non corrisposta al momento della domanda giudiziale. Senza pretese di precisione, si dovrebbe parlare di almeno un milione e trecentomila euro, già stanziati dalla Giunta Regionale al momento dell’annullamento in autotulela.

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Cagliari Calcio: nullo lo sponsor Regione Sardegna