DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB: TRA TUTELA DI CHI SCRIVE E TUTELA DEL DANNEGGIATO

L’art. 21 della nostra Costituzione statuisce che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Il terzo comma dell’articolo in esame si occupa del sequestro, vale a dire una delle
modalità con cui le Autorità possono limitare il diritto di manifestare il pensiero, libertà tra le più caratterizzanti di un paese democratico: “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”.

Negli ultimi anni si è posto in giurisprudenza il problema dell’estensione della tutela costituzionale pacificamente riferita alla stampa tradizionale (giornali, volantini, manifesti ecc., vale a dire di scritti riprodotti in più copie e di cui fosse noto l’autore), anche alla diffusione di informazioni a mezzo web.

Un precedente del 2008 (Cass. 10535/2008) aveva escluso la possibilità di estendere la tutela dell’art. 21, comma 3, Cost., a “forum, blog, mailing list, chat, newsletter, emails, newgroup”, in quanto non rientranti nel concetto di stampa.

E si è, altresì, evidenziato che le garanzie previste dall’articolo 21 della Costituzione non potevano essere estese a tutte le manifestazioni della libertà di espressione. Il termine stampa, correttamente, non deve essere inteso quale sinonimo di mezzi di informazione in generale.

Tuttavia, si è posto il problema del contenuto del quotidiano riprodotto on line. Vale a dire uno ‘scritto’ che, stando all’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto, non poteva ottenere la tutela del suo ‘gemello’ cartaceo.

A parere di chi scrive, la disparità di trattamento non ha (rectius aveva) ragione d’essere. In questo senso sembrano andare anche i lavori parlamentari in materia di diffamazione, che tendono ad estendere le norme penali per la stampa all’informazione a mezzo web (e, di riflesso, anche le garanzie).

Di diverso avviso è chi sostiene che la tutela nei confronti della diffamazione a mezzo web deve essere più forte (e quindi giustificare la disparità di trattamento), a fronte delle maggiori potenzialità lesive della diffusione a mezzo web. La considerazione meriterebbe di essere tenuta in debita considerazione in sede di redazione della promulganda legge.

Con sentenza n. 31022 del 17 luglio 2015 delle Sezioni Unite della Cassazione Penale è stato sancita l’uguaglianza tra informazione diffusa a mezzo stampa e informazione diffusa a mezzo web, almeno per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate.

Risolvendo il caso concreto, le Sezioni Unite hanno statuito che la testata giornalistica on-line, in quanto assimilabile a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa ed è, quindi, soggetta alla tutela costituzionale di cui all’art. 21, comma 3 e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione, professionale, diretta al pubblico. Pertanto, un giornale on-line al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, fra cui non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Interessante è anche il secondo dei principi espressi dalla sentenza in tema di sequestro, attraverso l’ordine di compiere un’azione di facere al web provider (sul punto si legga www.dnlex.com/notizie/sequestro-del-portale-web)

DNLEX – DE NISI LAWYERS NETWORK: DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB: TRA TUTELA DI CHI SCRIVE E TUTELA DEL DANNEGGIATO

Avv. Massimiliano DE NISI