Con decisione del 5 febbraio 2015 n. 5396/15, la corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che se l’interessato non viene avvertito della possibilità di farsi assistere da un legale, non solo l’accertamento si annulla, ma la nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado.

Gli agenti hanno l’obbligo di avvisare il conducente che può farsi assistere da un legale, così come devono renderlo edotto degli atti che andranno davanti al magistrato penale.

Quando le operazioni di rilevazione con l’etilometro e tutti gli atti susseguenti vengono passati alla Procura per il possibile inizio di un procedimento penale? Quando il tasso alcoolemico è superiore ad 80mg/l, perché si tratta di infrazione prevista dalla legge come reato (tra gli 0,51 e 0,80 grammi/litro si resta nell’ambito della sanzione amministrativa). Dunque, l’alcol test con etilometro rischia di essere il primo atto di quella che può diventare una vera e propria indagine giudiziaria nei confronti di un futuro potenziale imputato.

In tale caso, è evidente che, trattandosi di atto di indagine in senso formale, l’avvertimento è obbligatorio. Le Sezioni unite lo affermano chiaramente: si verte nell’obbligo previsto dall’articolo 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Naturalmente, il ‘mancato avviso’ non comporta nullità laddove il conducente affermi l’intenzione di chiamare il suo avvocato. Da quel momento, infatti, egli dimostrerebbe di essere a conoscenza dei propri diritti.

Detto questo, vale la pena ricordare che per costante giurisprudenza della Cassazione è pacifico che, dopo aver avvertito l’interessato, gli agenti possono procedere comunque al test, se l’avvocato del conducente non arriva in tempi brevi. Diversamente, il risultato del test non rifletterebbe più la situazione esistente nei momenti più vicini all’interruzione della guida per effettuare i controlli.

Sotto l’aspetto della procedura penale, per le Sezioni Unite la nullità da ‘mancato avvertimento’ è una nullità a regime intermedio, rispetto alla quale, però, non può applicarsi il regime dell’eccezione immediata, previsto dall’art. 182 cod. proc. pen.

Con riferimento all’alcool-test con etilometro, le Sezioni unite hanno, infatti, propeso per un’interpretazione non letterale della norma, perché per «parte» che «assiste» all’atto (e che avrebbe, quindi, l’onere di immediatamente eccepire la nullità dell’atto a cui assiste), non si può intendere esclusivamente l’interessato (vale a dire, il conducente).

Attenzione, secondo le Sezioni unite l’avvertimento non è dovuto quando si effettua il test col ‘precursore’, più semplice di quello con etilometro e che non comporta direttamente sanzioni per guida in stato di ebbrezza.