L’editore non è condannabile per favoreggiamento della prostituzione per il solo fatto di pubblicizzare inserzioni di soggetti che si offrono per incontri sessuali.

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 48981 del 25 novembre 2014, ha statuito che “il delitto di lenoncinio a mezzo stampa non è integrato dalla mera raccolta e pubblicazione di inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, trattandosi di attività del tutto scollegata dal meretricio da queste esercitato e la cui finalità è esclusivamente la prestazione del servizio e non anche l’intermediazione tra prostituta e cliente”.
Ne è conseguita l’assoluzione dell’editore dall’accusa di favoreggiamento della prostituzione.