Lascia almeno in parte perplessi la sentenza n. 20618 del 14 ottobre 2015, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione, con cui viene cassata la sentenza della Corte d’Appello di Firenza che aveva riconosciuto colpa esclusiva dell’incidente in capo al veicolo che proveniva contromano.

Si può condividere il principio di diritto su cui fonda la decisione la SupremaCorte, in base al quale la presunzione di colpa concorrente nella causazione di un incidente stradale di cui all’art. 2054, comma 2 cod. civ., è vinta, a favore di colui che chiede il risarcimento del danno, solo se viene dimostrato:

1) che il veicolo che ha subito il danno sia esente da qualsiasi colpa e, anzi, abbia guidato in modo conforme a quanto previsto dal codice della strada. E che l’incidente sia dipeso da un evento del tutto imprevedibile ed inevitabile causato  dall’altro conducente; oppure

2) che la condotta dell’altro conducente sia stata talmente grave da rendere applicabile ex se, vale a dire sulla base di massime di esperienza, la responsabilità esclusiva addosso a chi l’ha compiuta (in questo caso non occorre dimostrare, per chi ha subito il danno, la bontà della propria condotta e l’imprevedibilità dell’azione dannosa).

Di conseguenza, non può dirsi superata la presunzione di concorso di responsabilità se risulta provata una sola delle due condotte in violazione del codice della strada (e la stessa sia non di gravità tale da integrare il superamento della presunzione in re ipsa), mentre non si fornice la prova dell’impeccabiltà della propria condotta e che la collisione non fosse del tutto inevitabile o imprevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza e/o del rispetto del codice della strada.

Premesso (e condiviso) questo, chi scrive non comprende come la guida in contromano – fra l’altro nel caso di specie anche ad alta velocità – non abbia integrato per la Suprema Corte la fattispecie sopra decritta al punto 2. Vale a dire una condotta di per sè così grave da superare, ex se, la presunzione ex art. 2054 cod. civ.

Nel caso in esame, infatti, la Corte si spinge fino a sostenere che la macchina che doveva svoltare a destra era comunque tenuta a dare la precedenza a destra. Quindi al veicolo che proveniva in contromano e che, proprio perché in contromano, era chiaramente visibile.

Non avendo dato la precedenza, il danneggiato non poteva considerarsi esente da responsabilità nella causazione del sinistro.

Se è vero che la sentenza ha rinviato a nuovo giudice dell’appello per l’applicazione del principio di diritto espresso e quindi non è ancora posta la parola fine sul giudizio del caso di specie, chi scrive si augura che la sentenza non sia destinata a fare storia.

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INCIDENTE IN CONTROMANO SENZA RESPONSABILITÀ ESCUSIVA