Brevetti e diritti d’autore sono gli istituti giuridici a tutela, rispettivamente, delle invenzioni industriali e delle opere dell’ingegno (poesia, romanzi, canzoni, film, programmi ecc)

Le opere dell’ingegno (idee creative nel campo culturale) formano oggetto del diritto d’autore, regolato dagli artt. 2575-2583 cod. civ. e dalla legge n. 663/1941.

Sul piano internazionale, l’Italia ha aderito alle due principlali Conenzioni in materia: la Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1896, nel testo di Parigi 1971; la Convenzione Universale sul diritto d’autore di Ginevra 1952, nelel testo di Parigi 1971.

Le invenzioni industriali (opere creative nel campo della tecnica) possono formare oggetto, a seconda del diverso contenuto: i) del brevetto per invenzioni industriali, regolato dagli artt. 2584-2591 cod. civ. e dal Codice della proprietà industriale; ii) del brevetto per modelli di utilità, oppure della ‘registrazione per disegni e modelli’, regolati dagli artt. 2592-2594 cod. civ. e dal Codice della proprietà industriale.

In campo internazionale si segnala la Convenzione di Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, il Trattato di Washington del 1970 (Patent Cooperation Treaty), in vigore in Italia dal marzo 1985. La Convenzione di Monaco di Baviera 1973, ampiamente riveduta nel 2000, disciplina il Brevetto Europeo, equivalente sul piano degli effetti ad un fascio di brevetti nazionali fra gli stati sottoscrittori. L’istituzione di un brevetto autonomo e unitario a livello europeo trova ora disciplina nel Regolamento UE n. 1257/2012, integrato dal Regolamento n. 1260/2012. Anche se si deve segnalare che l’Italia non vi ha aderito per dissenso sulla esclusione della lingua nazionale da quelle utilizzabili per la presentazione della domanda (inglese, francese e tedesco).

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