Dei danni subiti dal minore in occasione di una lezione di sci risponde il maestro e la scuola di sci. Così ha deciso il Tribunale di Trento con la sentenza n. 690 del 2014.

Secondo il Tribunale, infatti, l’affidamento di un minore a una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni comporta l’instaurazione di un vincolo negoziale per effetto del quale la scuola si assume, fra l’altro, anche l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo in tutto il tempo in cui questi fruisce delle prestazioni concordate, e dall’altro che tra insegnante e allievo s’instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale anche il primo viene a essere gravato di uno specifico obbligo di protezione, sicché è tenuto a evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”. In virtù del regime probatorio di cui all’articolo 1218 del codice civile, spetta al maestro e alla scuola di sci dimostrare di aver adempiuto tutte le obbligazioni assunte, comprese quelle accessorie di protezione e vigilanza, ovvero di non aver potuto eseguire la prestazione dovuta per una causa ad essi non imputabile.