Cosa paga lo Stato? Il beneficiario dovrà poi restituire le somme anticipate dallo Stato? E se si perde la causa chi paga controparte? Dove si possono trovare i criteri di ammissione e i limiti di reddito?

Queste sono le domande a cui si vuole dare una, prima, breve risposta in queste poche righe.

Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dagli articoli 74 e ss. del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia – http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02113dla.htm ).

Ivi sono disciplinati i creiteri di ammissione, i limiti di reddito e i contenuti che deve avere l’istanza da presentare all’Ordine degli avvocati compentente (Foro della processo).

Cosa paga in via anticipata lo Stato? Lo Stato anticipa le spese del difensore scelto tra quelli iscritti nella apposita lista del gratuito patrocinio e le spese di eventuali consulenti tecnici di parte che risultano necessari durante il processo.

Viene pagato anche il difensore di controparte in caso di esito negativo del processo per la parte che era stata ammessa al gratuit patrocinio? No.

La recente giurisprudenza della Cassazione (n. 222575/2014) non ammette dubbi sul punto: “gli onorari e le spese di cui all’art. 131 del Testo Unico sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa, che lo Stato si impegna ad anticipare“.

Anticipate significa che un domani, laddove ve ne siano le condizioni economiche in capo al beneficiario, lo Stato ha il diritto di chiedere la restituzione di quanto anticipato, così come ha il diritto di chiedere il pagamento delle spese ‘prenotate a debito’ (che il beneficiario del gratuito patrocinio si è vsto esentato da corrispondere in passato).

Ad oggi non conosciamo personalmente di iniziative dello Stato per il recupero di somme corrisposte dalle autorità statali per il recupero delle somme corrisposte a seguito di ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile – né abbiamo svolto approfondite indagini sul punto -, salvo che per quei casi in cui o Stato ha scoperto la non veridicità dei valori di reddito dichiarati in sede di domanda di ammissione.

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