E’ legittima la registrazione della conversazione con il proprio capo, se la registrazione è effettuata al solo scopo di precostituirsi una prova a discarico per dimostrare l’illegittimità del licenziamento. Così la Cassazione, con la Sentenza 29 dicembre 2014, n. 27424, ha stabilito il valore di prova, sia in sede civile che penale, della registrazione tra persone.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha statuito che l’iniziativa del dipendente non lede il rapporto di fiducia col datore di lavoro, nei confronti del qule egli è tenuto ad adempiere correttamente la prestazione lavorativa ma non a condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e commerciali dell’azienda.