In sede di separazione il Giudice può disporre che l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario non avvenga per l’intero immobile di proprietà dell’altro genitore, ma solo per una porzione di esso (Cass. n. 11783/2016, che richiama Cass. 8580/2014). Con diritto dell’altro di continuare ad abitarlo.

Secondo la Cassazione, infatti, l’interesse primario resta sempre quello dei minori e del rapporto di genitorialità, sicuramente salvaguardato dal fatto che entrambi i genitori possano rimanere ad abitare nell’ambiente che, fino a poco tempo prima, era la casa familiare nel suo intero.

Ma proprio perché il fine principale è l’interesse primario dei figli, il requisito necessario ed indispensabile perché possa avvenire un’assegnazione di solo parte dell’abitazione al coniuge collocatario (con possibilità del proprietario di vivere in altra porzione dell’immobile) è che non vi sia conflittualità fra gli ex coniugi. Questa soluzione, dice la Corte di cassazione, è possibile se “in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori” e sempre che, nel concreto, tale soluzione sia conforme al preminente interesse dei minori.

Riteniamo di condividere l’orientamento della Suprema Corte, se non altro per tutte quelle ipotesi in cui, pur venendo meno il sentimento dell’amore fra i coniugi, rimane forte il rispetto ed il rapporto di amicizia reciproca. In tali casi, infatti, non vi sarebbe ragione per privare il genitore “proprietario” di parte del suo patrimonio immobiliare, in favore del coniuge collocatario dei figli. L’allontanamento di un genitore dall’habitat familiare potrebbe, invero, in tali casi, risultare misura molto più grave per l’interesse dei figli, rispetto alla possibilità di farlo permanere presso (parte del)l’abitazione famigliare.

Avv. Massimiliano DE NISI

SEPARAZIONE: CASA FAMILIARE A TUTTI E DUE – DNLEX