Con sentenza n. 17211/2015 depositata il 27 agosto 2015, la Cassazione condanna un’emittente televisiva a pagare una somma di € 30.000 in favore di una turista ripresa, di nascosto, in un locale Giamaicano per un servizio avente ad oggetto la moda del turismo sessuale femminile in Giamaica.

La Cassazione, superando le eccezioni svolte dai giornalisti dell’emittente televisiva (luogo pubblico in cui la signora era stata ripresa e pubblico interesse a conoscere un fenomeno di costume diffuso), ha statuito che il diritto di cronaca e la libera manifestazione del pensiero non avrebbero, nel caso concreto, subìto alcuna lesione se il volto della donna fosse stato oscurato. Specificando, inoltre, che si può fare a meno del consenso della persona ripresa (alla diffusione della propria immagini) solo se la sua riconoscibilità è un plus indispensabile alla notizia.
E’ stato ritenuto ininfluente la il carattere ‘pubblico’ del luogo ove la ripresa era avvenuta.
DNLEX – DE NISI LAWYERS NETWORK
Turismo sessuale in Giamaica. Tra diritto della turista ripresa di nascosto e diritto di cronoca.