Con sentenza del 25 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha considerato valido e, quindi, trascrivibile nei registri di Stato Italiano l’unione matrimoniale contratta via internet, tramite chat, e già registrata in Pakistan, paese dello sposo e dell’autorità che ha officiato la celebrazione.

La sposa aveva prestato il proprio consenso per via telematica in presenza di due testimoni. Davanti all’autorità officiante vi era il solo marito e i suoi due testimoni. L’assenza in loco della sposa, superabile (anche) per tramite di un procuratore era, nel caso trattato, superata dalla sua partecipazione diretta, ancorché per via telematica. Secondo la legge Pakistana il matrimonio era valido ed, infatti, veniva regolarmente registrato.

L’ufficiale di Stato italiano, tuttavia, si era rifiutato di registralo sul territorio italiano, considerando la non presenza della sposa davanti all’autorità officiante come elemento contrario ai principi dello “ordine pubblico” nazionale. Secondo l’ufficiale di Stato ed il Ministero dell’interno, infatti, la mancata presenza avanti all’autorità celebrante non può garantire che la volontà espressa sia effettivamente libera.

La Suprema Corte, tuttavia, evidenzia che anche in Italia sussistono possibilità di non compresenza (art. 11 cod. civ.). Pertanto, essa, non deve essere considerata alla stregua di principio di ordine pubblico, tale da ostare alla registrazione di un matrimonio contratto validamente  e secondo le leggi di un altro paese. Deve, pertanto, applicarsi l’art. 28 della legge 218/1995. Senza che la differenza di rito possa elevarsi ad ostacolo decisivo.

 

DNLEX – De Nisi Lawyers Network: VALIDO IL MATRIMONIO CONTRATTO VIA CHAT