In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Secondo la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 46820, 14 novembre 2014, il responsabile è una figura di supporto al datore di lavoro, che non si sostituisce ad esso. In capo al datore di lavoro rimane il dovere e l’onere di individuare i potenziali rischi nel processo produttivo, la scelta delle procedure di sicurezza e delle pratiche di formazione ed informazione dei propri dipendenti.
PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO: LA DELEGA AD UN RESPONSABILE NON ESIME IL DATORE DEL LAVORO DALLE RESPONSABILITA’ PENALI
Dicembre 9, 2014
Altro, Diritto del Lavoro, Reati Societari